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La norma (art. 20 GDPR)

Il Regolamento europeo ha introdotto, per gli interessati, una serie di diritti concernenti i dati trattati da un Titolare per specifiche finalità. Nella società odierna dell’informazione ricopre particolare attenzione il Diritto alla portabilità dei dati, così definito:

“L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: 
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.”

 In Pratica…

Nel caso in cui il Titolare del trattamento riceva la richiesta, da parte di un interessato, di esercizio di tale diritto, questi dovrà, entro i termini (1 mese prorogabile), trasferire senza ostacoli i dati richiesti all’interessato stesso o ad un altro Titolare.
Il Titolare può adempiere in tal senso per esempio fornendo uno strumento per il download dei dati, o garantendo la trasmissione diretta dei dati ad altro fornitore.
In tal modo viene garantito agli interessati la possibilità di spostarsi da un fornitore di servizi ad un altro, impedendo così il fenomeno di lock-in (blocco all'interno di un servizio).

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